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Decalogo per la realizzazione di servizi sanitari nazionali attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale

Il trattamento di dati sulla salute da parte di soggetti che perseguono compiti di interesse pubblico deve necessariamente fondarsi sul diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento; cfr. sul punto sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019).

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